Art. 1.
(Finalità e connotazioni geografico-territoriali).

      1. Lo Stato, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito delle finalità di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico, storico-culturale, ambientale, artistico e paesaggistico, riconosce l'area territoriale «Castelli-Appia antica-Tuscolo», di seguito denominata «area», quale omogenea risorsa storica, culturale, ambientale e del paesaggio di notevole interesse pubblico.
      2. In coerenza con le finalità di cui al comma 1 lo Stato, in accordo con la regione Lazio, promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero dell'area che comprende i comuni di Roma, Ciampino, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Grottaferrata, Frascati, Monteporzio, Montecompatri, Rocca Priora, Rocca di Papa, Colonna, Genzano, Ariccia, Nemi, Lanuvio e Velletri.
      3. La presente legge prevede la realizzazione di interventi di studio, ricerca, recupero, restauro e riuso del patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici con particolare riguardo alle aree archeologiche dell'Appia antica e del Tuscolo.